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La legge ha istituito una responsabilità del costruttore nei confronti del committente e dell'acquirente dell'opera per tutti i danni che appaiono nel periodo di dieci anni dalla consegna dell'opera.

Infatti, la legge prevede in capo al costruttore di un fabbricato - per esempio l'impresa che ha costruito la sua casa - la responsabilità per la rovina ed i difetti che si manifestano nel corso di dieci anni dalla sua costruzione. In relazione a tale responsabilità, si può sottoscrivere un'assicurazione di "danno d'opera" prima della apertura del cantiere. Esso consente di riparare rapidamente, senza alcuna ricerca di responsabilità, i malfunzionamenti accertati una volta costruita la casa o l'edificio, che minacciano la stabilità degli stessi o le rendono inabitabili. E' il proprietario dell'alloggio costruito che beneficia dell'assicurazione danno d'opera ed è a lui che spetta la garanzia in caso di danno.

La legge 210/2004, ed in particolare l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 122 del 20/6/2005, di relativa attuazione, disciplina l'assicurazione dell'immobile. E' previsto l'obbligo del costruttore di stipulare una polizza assicurativa a beneficio dell'acquirente destinata a garantire il risarcimento dei danni conseguenti a vizi dell'immobile manifestatisi successivamente alla stipula dell'atto definitivo di compravendita o di assegnazione ("garanzia postuma decennale").

La norma ha individuato i vizi oggetto di questa particolare tutela con riferimento a quelli previsti e disciplinati dall'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere.

Informazioni in tedesco: Club Finanz e in francese: Club Finance
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