| Per saperne di più | Le migliori offerte | Sponsored listings | Approfondimenti su: Assicurazione Mutuatario |
Assicurazioni Glossario Finanziario Assicurazione Mutuatario, le definizioni più cercate:Prestito Assicurazione Curatore fallimentare Privilegio Offerta Spot
|
Notizie del settoreAssicurazione sul mutuo: qualche consiglio Assicurare il mutuo E se non scoppia? |
L'assicurazione del mutuatario è un'assicurazione temporanea, limitata alla durata del credito, che ne garantisce il rimborso in caso di decesso del relativo beneficiario. E' più spesso abbinata a garanzie personali di assicurazione che coprono il rischio di inabilità, di invalidità e di potenziale perdita del posto di lavoro. L'assicurazione del mutuatario può costituire un presupposto per la concessione di un prestito. Nonostante l'assenza di obbligo giuridico, gli istituti di credito spesso possono richiedere ai loro clienti di aderire a un piano di assicurazione collettiva. Questa assicurazione di gruppo è sottoscritta da un istituto di credito a vantaggio dei mutuatari. Essa presenta numerosi vantaggi in termine di facilità di adesione, di ripartizione dei rischi tra tutti i mutuatari e di costi ridotti, per il fatto che si tratta di un contratto collettivo che assicura un gran numero di persone. Tale assicurazione presenta, tuttavia, alcune limitazioni in relazione all'età, allo stato di salute, all'occupazione del debitore, all'importo preso in prestito. Quando una persona non rientra nel quadro generale di dette limitazioni, l'assicuratore può comunque offrire tale copertura assicurativa a fronte di un pagamento di un supplemento. In alcuni casi, il debitore o l'assicuratore possono cercare soluzioni individuali, quali:
L'assicurato deve comunicare all'assicuratore una certa quantità di informazioni che sono essenziali per la valutazione del rischio che supporta (articoli 1892-1898 del Codice Civile), rispondendo ad un questionario sul suo stato di salute. In caso di falsa dichiarazione, l'assicuratore ha il diritto di richiedere, in base all'articolo 1892 del Codice Civile, l'annullamento del contratto. |
|