FallimentoE' una procedura disposta dall'autorità giudiziaria avente la finalità di liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente allo scopo di ripartire il ricavato tra i creditori secondo il criterio della "par condicio", fatte salve le cause legittime di prelazione (ad es. privilegio). Definizione precedente: Facilità di cassa Definizione successiva: Family Office Risultati in ordine alfabetico: |
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